CENSIMENTO E MOVIMENTAZIONE SUINI ED OVICAPRINI
Con la presente si vuole portare a conoscenza di tutti i detentori di animali, delle specie suina ed ovicaprina, riguardo alcuni obblighi posti a Loro carico, che scadono il 31 marzo di ogni anno.
Si fa presente che, per il raggiungimento degli obbiettivi, oltre che al fine di garantire tutti gli aspetti connessi alla salute pubblica e sicurezza alimentare, verranno condotte ulteriori verifiche sull'adeguato aggiornamento della Banca Dati Nazionale, con particolare attenzione alla registrazione del censimento degli allevamenti della specie suina ed ovicaprina.
Questo adempimento, oltre che obbligatorio e utile per la programmazione di tutte le attività sanitarie, è indispensabile per il buon esito dei premi comunitari. L’Agea, organismo pagatore, infatti, procederà alla liquidazione dei premi solamente per gli allevamenti che abbiano aggiornato il censimento dei capi nella Banca Dati Nazionale.
Ogni mancata comunicazione e registrazione del censimento comporterà a carico del detentore che non adempie le relative sanzioni.
Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest’ultima provvederà a registrare in BDN l’evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.
Qui di seguito si riassumono alcuni adempimenti riportati dalla normativa vigente.
ANAGRAFE SUINA
Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n.200 del 26 ottobre 2010, il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovrà registrare in BDN, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni riguardante il censimento, specificando:
data di riferimento e data comunicazione all'autorità;
consistenza totale dell’allevamento rilevata mediante censimento, corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni;
totale nascite/decessi;
numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette;
numero cinghiali, lattonzoli, magroncelli, magroni, grassi.
Il censimento deve essere effettuato anche se l’allevamento è attualmente vuoto.
Si ricorda che le nascite devono essere registrate in BDN entro 70 giorni dall'evento.
Il detentore che non adempie agli obblighi su menzionati ed alla registrazione dei movimenti in BDN entro 7 giorni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Modulistica: Attestazione Consistenza Allevamento Suini
ANAGRAFE OVI-CAPRINA
Come sancito dalla Circolare del 28 luglio 2006 del Ministero della Salute riguardante "Indicazioni per l'applicazioni del Regolamento CE n.21/2004 del Consiglio del 17/12/2003" che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, il detentore ha l'obbligo entro il 31 marzo di ogni anno, di registrare in BDN le informazioni riguardante il censimento.
Il censimento degli animali è inteso come numero effettivo degli animali presenti alla data in cui viene effettuato, specificando:
la data di rilevazione e data comunicazione all'autorità;
numero complessivo degli animali;
numero degli animali distinto per specie (ovini/caprini);
distinzione per specie (ovini/caprini) dei capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente, di cui:
n. maschi adulti (oltre 12 mesi), di cui iscritti a libro genealogico n.;
n. femmine adulti (oltre 12 mesi), di cui iscritti a libro genealogico n.;
n. maschi della quota di rimonta, di cui iscritti a libro genealogico n.;
n. femmine della quota di rimonta, di cui iscritti a libro genealogico n.;
Totale capretti / agnelli da macello marcati collettivamente.
Il censimento deve essere effettuato anche se l’allevamento è attualmente vuoto.
In caso mancata comunicazione del censimento ed in caso di mancata o ritardata comunicazione delle movimentazioni "modello 4" entro 7gg e compilazione del registro aziendale, si prevedono sanzioni da circa euro 1.500 a circa euro 9.000.
Modulistica: Attestazione Consistenza Allevamento Ovi-Caprino