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               ESENZIONE TICKET              


L'esenzione ticket è un diritto che esonera alcune categorie di cittadini dalla partecipazione alla spesa sanitaria attraverso il versamento di una quota comunemente chiamata ticket. Per ottenere l'esenzione o le informazioni relative i cittadini devono rivolgersi agli appositi "SPORTELLI"

CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI

Ai fini della dispensabilità i farmaci sono suddivisi in 2 classi: A e C.
CLASSE A: Sono a carico del SSN i farmaci in classe A che attualmente vengono dispensati a titolo gratuito per tutti i cittadini, ad eccezione di quei farmaci di cui esiste il corrispondente generico a prezzo inferiore e che sono rimborsati a tale prezzo dal SSN.
Pertanto la differenza, detta “quota assistito”, deve essere pagata dal cittadino, a meno che egli non preferisca il generico a prezzo inferiore, nel caso in cui il suo medico non abbia indicato sulla ricetta la non sostituibilità della specialità prescritta.
Sono esenti dal pagamento di tale quota a carico dell’assistito i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie, che possono avere gratuitamente anche i farmaci di classe C purchè nella ricetta vi sia indicato il codice G01 e la seguente dicitura: “Riconosciuta utilità terapeutica per il paziente”.
I farmaci la cui prescrivibilità è limitata dalle note CUF sono a carico del SSN solo per le patologie indicate nelle stesse note.
Alcune categorie di tali farmaci, per l’erogazione a totale carico del SSN, prevedono un piano terapeutico rilasciato da centri autorizzati.
Il piano terapeutico è necessario perché gli sportelli ASB (Assistenza Sanitaria di Base) possano preparare le copie conformi da allegare alle ricette SSN per la dispensazione in farmacia.
Alla classe H appartengono alcuni farmaci somministrabili normalmente in ospedale dove in casi particolari possono essere dispensati all’utente presso le UU.OO.FF. (Unità Operative Farmaceutiche) della ASL previa autorizzazione degli sportelli ASB.

CLASSE C: A questa classe appartengono la maggior parte dei farmaci in commercio che per le loro peculiari caratteristiche non sono a carico del SSN, ma a totale carico del cittadino.
 

Modalità di prescrizione e di dispensazione 

La maggior parte dei farmaci si vende dietro presentazione di ricetta medica, ma ve ne sono molti che si possono acquistare liberamente. Sono i prodotti da banco che possono essere pubblicizzati e non hanno obbligo di prescrizione.
Tutti gli altri farmaci si suddividono per quanto riguarda la dispensazione nel modo seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile (RR)
La ricetta è valida tre mesi dalla data di compilazione e consente l’acquisto del farmaco indicato per non più di 5 volte. L’indicazione del medico di un numero superiore all’unità esclude la ripetibilità della vendita dei medicinali. E’ opportuno ricordare però che la prescrizione nel ricettario SSN è utilizzabile una sola volta, entro 30 giorni dalla data di prescrizione, in quanto il farmacista ritira la ricetta per ottenerne il rimborso.

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)
La ricetta, utilizzabile una sola volta, è valida 30 giorni e viene ritirata dal farmacista.

Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
La prescrizione deve essere compilata su un ricettario particolare che il medico ritira presso il Settore Farmaceutico. La ricetta, utilizzabile una sola volta, è valida 30 giorni, può contenere per la terapia del dolore la quantità di farmaci utilizzati dal paziente nel tempo massimo di 30 giorni e viene ritirata dal farmacista.

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
Per tali farmaci serve il piano terapeutico rilasciato da centri autorizzati ed opportunamente vidimato dagli sportelli ASB con il rilascio di copie conformi che le farmacie convenzionate hanno l’obbligo di allegare alla ricetta SSN.


Esenzioni Ticket

ASSISTENZA FARMACEUTICA
 

Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito stabilite.
Per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito familiare documentato dal Modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito all’anno precedente, fino a 9.000 euro, l’acquisizione dei medicinali resta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a (malattie croniche o invalidanti ) e lettera b (malattie rare) del decreto legislativo n. 124/98, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro. Per i soggetti di cui al presente articolo, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
Per le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente, la partecipazione al costo delle prestazioni per i soggetti appartenenti a nucleo familiare con ISEE superiore a 9.000 euro, è pari ad euro 4 per due o più confezioni; ed è pari ad euro 0,50 per confezione per i soggetti di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 124/98 fino ad un massimo di euro 3.
Sono esenti totalmente dalla corresponsione di una quota ticket per confezione:
- Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
- Soggetti appartenenti a nuclei familiati con ISEE non superiore a 9.000 euro
- Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolari di pensione specifica
- Invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento
- Invalidi civili < di 18 anni con indennità di frequenza
- Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi
- Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
- Pazienti in possesso di esenzione L. 210 danneggiati da complicanze di tipo irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie
- Soggetti che abbiano subito ferite e lesioni per atti di terrorismo e di criminalità organizzata
- Familiari di vittime di atti di terrorismo
- Prestazioni a favore di detenuti ed internati
- Prestazioni in favore di cittadini stranieri presenti non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno che versano in stato di indigenza (esclusione per prestazioni di cui art. 35 D.L. 286/98 comma 3)

ASSISTENZA SPECIALISTICA
 

Dal 1° luglio 2004 il D.A. del 18/6/2004 stabilisce i criteri per usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie.
- il regime di esenzione è basato sul sistema dell’indicatore economico ISEE.
- l’esenzione può essere fatta valere solo previa esibizione del certificato ISEE da parte degli aventi diritto.
- l’esenzione dovrà essere comprovata dal medico prescrittore che scriverà “ISEE” nell’apposita casella riservata alle esenzioni.
- restano valide le esenzioni per patologia ed invalidità già previste.
- il valore ISEE per avere diritto all’esenzione dovrà essere inferiore o pari a euro 9.000;
- i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 9.000 sono totalmente esentati dal pagamento della quota ticket. 

Categorie di soggetti totalmente esenti dalla quota ticket per prestazioni specialistiche
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V.
- Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento.
- Ciechi e sordomuti, indicati rispettivamente, dagli art. 6-7 della legge 2/4/68 n. 482
- Ex deportati nei campi di sterminio
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento
- Detenuti ed internati
- Tossicodipendenti in terapia metadonica

Categorie di soggetti con patologie croniche ed invalidanti
L’esenzione opera limitatamente alle prestazioni correlate alle patologie previste dal Decreto Ministero della Sanità n. 329 del 1999 modificato dal D.M. 296 del 2001

Categorie di soggetti esenti limitatamente a prestazioni stabilite da protocolli
Minori di anni 18 che si avviano all’attività sportivo-agonistica per le prestazioni dal D.M. 18. 02. 82 come regolamentate dal D.A. San 09. 11. 99 pubblicato sulla GURS del 28. 01. 2000 parte I n. 4


Categorie di soggetti affetti da Malattie rare
Il riconoscimento di tale malattia (documentata nell’attestato di esenzione) consente all’assistito di fruire in regime di esenzione dal ticket di tutte le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.

Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo, in funzione preconcezionale e per il controllo della gravidanza fisiologica.

Categorie di soggetti esenti limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante o status
- Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- Invalidi per servizio dalla 6^ alla 8^ categoria
- Invalidi di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria
. Infortunati sul lavoro, o affetti da malattie professionali

Prestazioni escluse dal ticket finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art. 85 L. 388/2000
- Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda
- Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
- Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i soggetti a rischio

Disciplina di casi particolari
I cittadini stranieri in possesso dell’apposito modello E 111, o altro titolo attestante il diritto all’assistenza sanitaria, vengono ammessi alle prestazioni sanitarie alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.


Le prestazioni specialistiche finalizzate all’ottenimento dei benefici e/o provvidenze individuali (concorsi, pensioni, idoneità assicurativa etc.) sono a totale carico del cittadino.



 

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