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adigiorgio


Decreto Legislativo n. 32/2021
Venerdì
29 Marzo 2024

 
DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021

Applicazione nuove tariffe per i controlli ufficiali ai sensi del D.lgs 32/2021

Il D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021 (di seguito Decreto), pubblicato in G.U. serie generale n.62 del 13/03/2021, ha abrogato il precedente D.lgs. n. 194/2008 per il finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, fissando nuove disposizioni per il calcolo delle tariffe da corrispondere alle Autorità Competenti, di seguito ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le tariffe del Decreto non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

L’ASP applica e riscuote (art. 1, c. 2) dagli Operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal Decreto. In particolare, le tariffe descritte dalla sez. 1 alla sez. 3 dell’allegato 2 del Decreto si applicano a seguito di controllo ufficiale per le attività di macellazione, sezionamento carni e lavorazione della selvaggina. Le tariffe descritte alla sez. 4 dell’allegato 2 del Decreto si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 per la standardizzazione e il trattamento termico del latte. Le tariffe descritte alla sez. 5 dell’allegato 2 del Decreto, invece, si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 per i prodotti della pesca freschi, i mercati ittici all’ingrosso e gli impianti collettivi per le aste.

Sono assoggettati alle tariffe forfettarie annue per i controlli ufficiali di cui alla sez. 6 dell’allegato 2 del Decreto, tutti gli Operatori che gestiscono gli stabilimenti elencati in tabella A (rif. ALLEGATO A), nel caso in cui commercializzano all’ingrosso (prodotti di origine animale e non) ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto. Le tariffe forfettarie annue sono differenziate a seconda del livello di rischio (basso, medio, alto) attribuito allo stabilimento e sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del Decreto, tutti gli Operatori che effettuano le attività di cui alla tabella A, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, sono tenuti a trasmettere all’ASP, tramite PEC, entro il 31 di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (rif. ALLEGATO B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (ai sensi dell’art. 13, c. 3 del Decreto).

Il modulo di autodichiarazione compilato per ogni stabilimento, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato ai Servizi territoriali competenti del Dipartimento di Prevenzione tramite Posta Elettronica Certificata - specificando nell'oggetto 'Invio modello autodichiarazione D.Lgs 32/2021' - al seguente indirizzo PEC: controlli.ufficiali32@pec.asp.sr.it;


L’autodichiarazione non deve essere trasmessa
dagli Operatori di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2 del Decreto, dagli Operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry di cui all’art. 6, c. 10 del Decreto, in quanto assoggettati alla tariffa.

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione, (in caso di stabilimento assoggettato al pagamento) l’Ufficio Competente dell’ASP applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento, con notifica a mano o tramite PEC (secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i).

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'Operatore di cui all'articolo 13, c. 3, l’Ufficio Competente dell’ASP applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, oltre agli interessi legali maturati.

Inoltre, il Decreto istituisce le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, e per le autorizzazione degli stabilimenti dei settori degli alimenti, dei mangimi, dei sottoprodotti e della sanità animale determinate ai sensi della Sez. 8 dell’Allegato 2 del Decreto. Precisamente:

Attività

Euro

1

Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.

300,00

2

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento.

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, c. 2

3

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.

100,00

4

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto di riconoscimento.

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, c. 2

5

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo.

50,00

6

Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente Decreto

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, c. 2

7

Tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento

20,00


Infine, per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati di cui all’art. 9 del Decreto, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell’OSA, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 (1) del D.lgs. 32/2021, l’ASP applica la tariffa oraria prevista della Sezione 1 dell’Allegato 3 al Decreto.


A titolo esemplificativo, tra i controlli supplementari rientrano:

· i controlli ufficiali effettuati per la verifica (anche documentale) della risoluzione di non conformità precedentemente rilevate;

· i controlli ufficiali effettuati per il rilascio di certificati o attestazioni;

· i controlli ufficiali effettuati per la revoca del provvedimento di chiusura parziale o totale dell’attività;

· i controlli ufficiali effettuati per la revoca di provvedimenti di sequestro;

· i controlli ufficiali e/o i campioni e le analisi di matrici alimentari in caso di accertata MTA (malattia a trasmissione alimentare).

Tuttavia, non sono soggetti a pagamento i seguenti controlli ufficiali:

- i controlli effettuati nell’ambito di allerte, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all’allerta.

- i controlli effettuati su disposizione UVAC.

Gli Operatori devono provvedere al pagamento della tariffa prevista entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dall’ASP, specificando nella causale il motivo del pagamento:

· pagamento nota di addebito n__, in caso di richiesta di pagamento inoltrata da parte dell’ASP;

· in caso di registrazione e pagamento anticipato, l’Operatore deve indicare “tariffa per la registrazione”, specificando la sede operativa dello stabilimento

Nel caso in cui l'Operatore non adempia, nei tempi e nei modi previsti, l’Ufficio Competente dell’ASP applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

In caso di ulteriore inadempimento, l’ASP applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva nonché la sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.

File allegati:

  • ALLEGATO A (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue ai sensi dell’All. 2, Sez. 6, Tab. A. del D.Lgs32/21);
  • ALLEGATO B (Modulo autodichiarazione D.Lgs32/21).


Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Autorità competente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Dipartimento di prevenzione veterinario

e-mail: dipartimento.veterinario@asp.sr.it; pec: dipartimento.veterinario@pec.asp.sr.it;


Servizio di sanità animale

e-mail: veterinari.sanita@asp.sr.it; pec: veterinari.sanita@pec.asp.sr.it;


Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

e-mail: veterinari.allevamenti@asp.sr.it; pec: veterinari.allevamenti@pec.asp.sr.it;


Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale

e-mail: veterinari.alimenti@asp.sr.it; pec: veterinari.alimenti@pec.asp.sr.it;


Dipartimento di prevenzione medico

e-mail: dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it
; pec: dip.prevmedico@pec.asp.sr.it;


Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN)

e-mail: sian@asp.sr.it; pec: sian@pec.asp.sr.it;




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